Descrizione
SI AVVISA
che, ai sensi dell’art. 29 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992 n. 285),
i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di terreni confinanti con le strade provinciali, comunali e vicinali, hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo tale da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale (anche in altezza, per non intralciare il transito dei veicoli alti) e che nascondono la segnaletica o che ne compromettano comunque la leggibilità dalla distanza e dall’angolazione necessarie.
Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, gli stessi soggetti sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
L’inosservanza di quanto sopra comporta una sanzione da € 173,00 a € 694,00 e il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.
In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell’art. 197 del C.d.S., ciascuno di essi è soggetto alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso.
Colceresa, 7 maggio 2024
UFFICIO DI POLIZIA LOCALE