Vendite straordinarie

Con Legge Regionale n. 50 del 28 dicembre 2012, è stata approvata la nuova normativa in materia di commercio al dettaglio su area privata che disciplina le modalità di svolgimento, la pubblicità, i periodi e la durata delle vendite di fine stagione e promozionali.
 
VENDITE DI FINE STAGIONE (cd. Saldi)
Riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento, se non venduti entro un certo periodo di tempo.
 Il calendario prevede:
- l’inizio e la fine delle vendite di fine stagione invernale, al primo giorno feriale antecedente alla festività del 6 gennaio e al 28 febbraio di ciascun anno;
- l’inizio e la fine delle vendite di fine stagione estiva, al primo sabato di luglio e al 31 agosto di ciascun anno.
Non è prevista la comunicazione al Comune
  
VENDITE PROMOZIONALI
Sono effettuate dall’esercente al fine promuovere la vendita di più prodotti della gamma merceologica, applicando sconti e ribassi sul prezzo ordinario di vendita. Ogni anno si possono svolgere un numero indefinito di vendite promozionali.
Possono essere svolte in qualsiasi periodo dell’anno, ad eccezione del periodo antecedente all’inizio delle vendite di fine stagione, individuato in una trentina di giorni. Tale divieto non si applica ai prodotti non aventi carattere di stagionalità.
Non è prevista la comunicazione al Comune. 
  
VENDITE DI LIQUIDAZIONE
Sono effettuate dall’esercente al fine di esaurire tutte le proprie merci, in particolari momenti di vita della propria impresa:
cessazione dell’attività;
trasferimento in gestione o cessione in proprietà d’azienda;
trasferimento dell’azienda in altro locale;
trasformazione o rinnovo locali.
Possono essere realizzate in qualsiasi periodo dell’anno, per la durata massima di ciascun periodo di 6 settimane, previa comunicazione al Comune; nel caso di cessazione definitiva dell’attività la vendita di liquidazione ha una durata massima di 13 settimane.
 
VENDITE SOTTOCOSTO
La vendita sottocosto, disciplinata dal D.P.R. 218 del 2001, consiste nella vendita al pubblico di uno o più prodotti ad un prezzo inferiore a quello che risulta dalle fatture di acquisto. 
Fa riferimento al prezzo che viene effettivamente praticato ai consumatori alle casse.  
Non può avere una durata superiore a dieci giorni, ed il numero degli articoli oggetto della vendita non può essere superiore a cinquanta.

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