L'art. 200 del Codice della Strada prevede che un verbale di violazione amministrativa alle norme sulla circolazione stradale debba essere contestato al trasgressore e ad eventuali obbligati in solido, quando questo sia possibile. Copia del verbale di contestazione deve essere consegnato al trasgressore. Il tutto se le condizioni oggettive lo consentono. Qualora le condizioni oggettive per l'immediata contestazione non sussistano (ad esempio: accertamento tramite autovelox o telelaser, accesso alla Zona a Traffico Limitato registrato tramite varchi elettronici, attraversamento con semaforo rosso, ecc.), il verbale deve essere notificato, cioè inviato all'indirizzo del trasgressore, se conosciuto, e dell'obbligato in solido (proprietario del veicolo risultante dai pubblici registri) a mezzo posta o tramite messo comunale.
La notificazione deve avvenire entro 90 giorni se il veicolo è immatricolato in Italia o entro 360 giorni, se il veicolo è straniero. La fase di notificazione si ritiene conclusa da parte della pubblica autorità nel momento in cui il verbale è stato consegnato al soggetto incaricato di recapitarlo al destinatario (ufficiale giudiziario, ufficio postale). Ciò significa, come precisato dalla Corte Costituzionale ed oggi anche dal Codice di Procedura Civile, che un verbale è regolarmente notificato qualora lo stesso sia stato consegnato ad un ufficio postale entro i suddetti termini.
Verbale
Il soggetto che riceve il verbale può:
- Entro 5 giorni dalla data di contestazione o notifica, versare l'importo previsto dalla violazione commessa usufruendo della riduzione prevista del 30%;
- Dal 6° al 60° giorno dalla data di contestazione o notifica, effettuare il cosiddetto pagamento in misura ridotta, vale a dire versare la cifra indicata sull'atto pari al minimo previsto per quel tipo di violazione più eventuali spese procedurali e di notifica;
- Dal 61° giorno in poi dalla data di contestazione o notifica, effettuare il pagamento per un importo pari alla metà del massimo della sanzione prevista.
Il pagamento o, alternativamente, il ricorso devono essere effettuati entro termini perentori:
- 5 giorni per il pagamento ridotto del 30%
- 60 giorni per il pagamento in misura ridotta
Non è possibile effettuare il ricorso qualora la sanzione sia già stata pagata.
Ricorsi
Il ricorso può essere presentato alternativamente:
1. Al Prefetto della Provincia di Vicenza (ricorso in via amministrativa) entro 60 giorni dalla data di contestazione o notifica, con una delle seguenti modalità:- direttamente o a mezzo lettera raccomandata A.R. al Comando Polizia Locale del Comune di Colceresa;
- direttamente al Prefetto della Provincia di Vicenza a mezzo lettera raccomadata A.R.
2. All'Ufficio del Giudice di Pace di Bassano del Grappa (ricorso in via giurisdizionale) entro 30 giorni dalla data di contenstazione o notifica, a norma e con le modalità previste dall'art. 204-bis del Codice della Strada.
Un verbale di contestazione non pagato e per il quale non è stato presentato ricorso, trascorsi i termini per il pagamento in misura ridotta, se ammessa, (60 giorni dalla contestazione o dalla notifica), diviene titolo esecutivo per un importo pari alla metà del massimo della sanzione prevista dal Codice della Strada per quella violazione, oltre alle maggiorazioni di legge in caso di iscrizione a ruolo coattivo.
Come calcolare i giorni della notifica
Calcolo per la data della notifica con ritiro del verbale presso l'Ufficio postale:
Per il calcolo dei giorni della notifica, utile ai fini del pagamento, è necessario ricordare che, qualora il verbale sia stato ritirato presso l’ufficio postale a seguito della comunicazione del portalettere (comunicazione di avvenuto deposito – CAD), dovrà essere effettuato il seguente conteggio:
- Ritiro dell’atto ENTRO 10 giorni dalla data in cui il portalettere ha lasciato l’avviso nella cassetta delle lettere: la data di notifica dalla quale conteggiare i giorni è quella del ritiro presso l’ufficio postale;
- Ritiro dell’atto DOPO 10 giorni dalla data dell’avviso lasciato dal portalettere all’interno della cassetta delle lettere: la data di notifica dalla quale conteggiare i giorni è l’11° giorno dalla data dell’avviso (CAD) e NON la data del ritiro del verbale;
- Mancato ritiro dell’atto, l’atto viene considerato notificato DOPO 10 giorni come nel caso b).
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