Fuochi in agricoltura

NORME PER LA COMUSTIONE DEI RESIDUI DI POTATURA

  1. Si ricorda che in generale è vietato bruciare materiale o accendere fuochi liberi all'interno del territorio comunale.
  2. E' consentita l'accensione di fuochi in agricoltura limitatamente ai residui di potatura, fuori del centro abitato e nei modi previsti dalla Legge, dall'alba al tramonto, evitando combustioni di materiale bagnato o umido che produca fumi molesti.
  3. In ogni caso dovranno essere mantenuti almeno m. 100 da strade pubbliche o di uso pubblico, da aree boscate e da abitazioni civili.
  4. La quantità massima utilizzabile dei residui di potatura è pari a 3 metri cubi steri al giorno.
  5. La combustione dovrà essere sempre controllata con la presenza di personale idoneo munito di dispositivi antincendio.
  6. Per motivi fitosanitari previsti dalla normativa regionale vigente, potranno essere concesse deroghe specifiche.
  7. E’ vietata la combustione nei periodi indicati da provvedimenti Regionali, Provinciali o Comunali, pertanto prima di accendere qualsiasi fuoco è opportuno verificare se la pratica sia possibile.
  8. Fatte salve le violazioni di carattere penale e la responsabilità civile in caso di incendio, si ricorda che le violazioni sono punite con sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 euro.
  9. Considerato che la combustione a “cielo libero” produce pur sempre inquinamento atmosferico, si invita a limitare al massimo tale pratica, riducendo i volumi mediante recupero delle parti riutilizzabili e adottando buone pratiche per avere una buona combustione e contenere il fronte del fuoco.
  10. Si raccomanda infine di evitare la presenza sul posto o nelle immediate vicinanze della combustione, di persone che presentano patologie alle vie respiratorie o che appartengono alla c.d. “utenza debole” (bambini e anziani).


Ufficio di Competenza

Approfondimenti
torna all'inizio del contenuto

Valuta questo sito

torna all'inizio del contenuto